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Art.6
(Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di
cessione)
Gli impiegati civili e militari e i salariati delle
Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono
contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività
di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di
lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e
continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi
trattamento di quiescenza. I prestiti possono essere contratti per
periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione degli
articoli 13 e 23.
Art.7
(Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di
cessione)
La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente
articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto
quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di
lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati
e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918,
ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di
assicurazione dei combattenti, nonché per gli impiegati e
salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di
liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento
della qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518.
Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati
e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra
oppure decorati al valor militare.
Art.8
(Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati
militari)
Si considerano impiegati militari ai sensi dellart. 6;
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie
Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello
Stato. Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente
effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio
sedentario, ed inoltre quelli i quali, avendo cessato di
appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano in
posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo
stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di
tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo.
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze
armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi
grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.
Art.9
(Personali speciali che godono della facoltà di cessione)
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al
personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale
delle ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei Lincei,
a quello dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi
notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati
a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.
Art.10
(Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in
enti autonomi)
Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al
personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi
di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica,
magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove
nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il
personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino
regolarmente i versamenti.
Art.11
(Regolazione della facoltà di cessione per il personale delle
Ferrovie dello Stato)
Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle
ferrovie dello Stato, la facoltà di contrarre prestiti verso
cessione di quote di stipendio o salario è regolata dalle leggi
che lo riguardano.
Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le
disposizioni del presente titolo.
Art.15
(Istituti ammessi a concedere prestiti)
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati
dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso
cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di
credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle
pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle
assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti,
gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle
costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse
di risparmio ed i monti di credito su pegno.
Art.16
(Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni)
E' costituito presso il Ministero del tesoro il " Fondo
per il credito ai dipendenti dello Stato " amministrato, con
gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello Stato.
L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza
legale del Fondo.
Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di
ragioneria.
Il Fondo è destinato:
1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi
di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di
stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia
prestato garanzia;
2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di
stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed
ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate
necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide
di ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al
Fondo.
Art.21
(Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati
con garanzia del Fondo)
I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario
concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da
contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti
mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal
regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento
dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato
che approva il contratto e concede la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della
somministrazione del mutuo purché tale somministrazione sia
eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia,
osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo
seguente.
Art.23
(Casi di licitazione della durata dei prestiti)
L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il
diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in
vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito
superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi
necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a
riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio
sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore
alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari
per il raggiungimento dello speciale limite di età per il loro
collocamento a riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8,
i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante
quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della
posizione speciale.
Art.24
(Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti)
Non possono ottenere prestiti:
a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento,
di avere sana costituzione fisica;
b) gli impiegati che siano compiuto i sessantacinquesimo
anno di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello
in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano
compiuto o compiano nell'anzidetto termine, sessanta anni di età,
se uomini e cinquantacinque, se donne;
c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione
per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino
nelle posizioni indicate nell'art. 8.
Art.25
(Casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della
garanzia)
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo,
l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è
sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare,
ai sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della
concessione del prestito diretto o della garanzia, può revocare
la concessione del prestito diretto o della garanzia.
Art.26
(Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti)
Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso
del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta
del Comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro
del tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono
trattenuti in anticipo allo atto della somministrazione del
prestito.
L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del
mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito è
somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si
considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.
Art.27
(Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi)
Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o
garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese
di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui
all'articolo precedente, con decreto del Presidente della
Repubblica;
b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per
cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per
cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva
nuova determinazione da adottarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).
Art.28
(Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi
effetti)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle
amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da
estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi
dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o da altri
istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto,
rispetto a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese
successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al
debitore ceduto, ai sensi del codice civile.
Art.29
(Versamento delle quote trattenute per cessione)
Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione
debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese
successivo a quello in cui si riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul
bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato, dette quote sono versate in una sola volta
per ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo
rimborso da parte del Fondo delle quote o parti di quote che in
seguito risultassero non dovute.
Art.30
(Ritenute e versamenti delle quote cedute, dai segretari
comunali - Azioni per mancato versamento)
I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di
stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente
cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si
riferisce. Qualora il versamento non sia stato effettuato per
mancato pagamento dello stipendio, l'ente cessionario può
richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli
articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei
provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, l'ente
cessionario può esperire azione tanto contro il comune, quanto
contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in
proprio e solidamente.
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Art.32
(Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti
obblighi e diritti)
Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dello
art.16 il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato
assume i seguenti rischi.
a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque
causa, senza diritto a pensione, indennità o altro
assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno
insufficiente al normale ammortamento del prestito;
c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per
effetto della quale non sia più consentita la ritenuta
della intera quota ceduta. Il Fondo ha facoltà di
adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo
mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o
salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la
possibilità di trattenuta ovvero riscattando la cessione
con l'abbuono degli interessi in più percepiti dal
cessionario. Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente
delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio
favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al
saggio originario del contratto di mutuo fino alla
scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo
tale scadenza. Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo
ricupera le somme pagate per conto del cedente, con gli
interessi, mediante il corrispondente prolungamento della
ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la
facoltà di cui all'art.45.
Art.35
(Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione)
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca
una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta
continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove
la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può
eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In
tal caso la differenza con i relativi interessi è
ricuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato, mediante corrispondente prolungamento della
ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all'art.45.
Art.36
(Trattamento ai fini degli interessi delle quote
scadute e non versate)
Ogni
quota o parte di quota mensile di stipendio o salario
ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal
debitore alla data della scadenza, produce interesse a
favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al quale
fu accordato il mutuo. Il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato non corrisponde interessi sulle
quote o parti di quote cedute che, per effetto della
prestata garanzia, debba versare allo istituto
cessionario. Il Fondo, qualora riscatti la cessione,
corrisponde al cessionario gli interessi al saggio
indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno
successivo alla data in cui si è verificato il fatto che
ha determinato il riscatto, sempre che il cessionario
faccia pervenire all'amministrazione del Fondo la denuncia
del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella
data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti a
decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento
della denuncia.
Art.37
(Rivalsa da parte del
Fondo per errori od omissioni)
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha
facoltà di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o
salario, anche oltre il limite del quinto o fino al
massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da
errori od omissioni verificatisi nella concessione o
garanzia di prestiti o nel corso dei relativi
ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta di cui al
precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può
eccedere la metà dello stipendio o salario.
Art.38
(Estinzione anticipata di cessione)
Quando
siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una
cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro
anni dall'inizio di una cessione stipulata per un
decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante
versamento dell'intero debito residuo. In tal caso,
sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o
salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a
scontare l'interesse pel tempo in cui è anticipato il
rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso
saggio al quale fu accordato il mutuo. Nello stesso caso
il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è
tenuto a restituire una quota del premio di garanzia
riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in
relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al
periodo di abbreviazione della garanzia. Agli effetti
dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il
versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto
alla fine del mese in cui viene effettuato.
Art.39
(Rinnovo di cessione)
E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che
siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione
stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dallo
inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che
sia stata consentita l'estinzione anticipata della
precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta
una nuova purché sia trascorso almeno un anno
dall'anticipata estinzione. Qualora la precedente cessione
non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la
scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo
stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di
durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione
che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a
concorrente quantità, all'estinzione della cessione in
corso. Anche prima che siano trascorsi due anni
dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere
contratta la cessione decennale, quando questa si faccia
per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere
la precedente cessione.
Art.40
(Effetti di una nuova
cessione in rapporto alla precedente)
In caso di nuova cessione, al primo cessionario è
dovuta la restituzione della somma capitale ancora non
rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a
tutto il mese nel quale si effettua la restituzione,
nonostante qualunque patto in contrario. Il fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato restituisce la quota del
premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art.38. Il
mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo
credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del
ricavato netto del nuovo mutuo. L'obbligo della garanzia
da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di
versare le quote di ammortamento del prestito sono
subordinati alla condizione che lo istituto mutuante
adempia all'estinzione della precedente cessione.
Art.43
(Estensibilità
dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di
quiescenza)
Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia
estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di
diritto sulla pensione o altro assegno continuativo
equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza
della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale
dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione
ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di
impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi
generali o speciali, di regolamenti organici o di
contratto. La quota da trattenere non può eccedere il
quinto della pensione o assegno continuativo. Qualora la
cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro
assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma
una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale
assicurato a carico dell'amministrazione o di un istituto
di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta
fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per
cessione. Ove la ritenuta di cui al precedente comma
estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore
gli sconti contemplati nell'art.38.
Art.44
(Perseguibilità di somme
dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza)
Quando l'impiegato o salariato all'atto della
cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro
assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a
qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto
dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato può
stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in
parte, a scomputo del debito per cessione.
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TITOLO
III
DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI
NON DIPENDENTI DALLO STATO
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Art.51
(Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre
prestiti)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate
nell'art. i e non contemplati nel Titolo II, possono
contrarre prestiti alle condizioni e per la durata
stabilite nell'art. 6.
Art.52
(Impiegati e salariati a
tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni
indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a
tempo indeterminato a norma della legge sul contratto
d'impiego privato od in base a contratti collettivi di
lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di
salario non superiore al quinto per il periodo di cinque o
di dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere
permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e
continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione
quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione
decennale, almeno dieci anni di servizio utile per
l'indennità di anzianità.
Art.53
(Istituti autorizzati a
concedere prestiti)
Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati
ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli
istituti indicati nell'art.15.
Art.54
(Garanzia
dell'assicurazione o altre malleverie)
Le cessioni di quote di stipendio o di salario
consentite a norma del presente titolo devono avere la
garanzia della assicurazione sulla vita e contro i rischi
di impiego od altre malleverie che ne assicurino il
ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di
stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento
di quiescenza insufficiente, non sia possibile la
continuazione dell'ammortamento o il ricupero dei residuo
credito. Non è consentito prestare garanzia in favore del
cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o
salariato di pubblica amministrazione, di una quota del
proprio stipendio o salario. Gli istituti autorizzati a
concedere prestiti ai sensi del presente titolo non
possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego
dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni e delle società di assicurazione.
Art.57
(Disposizioni estensibili
ai ferrovieri e agli operai dello Stato non aventi assegni
fissi e continuativi)
Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono
estese, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti
dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di
un assegno fisso e continuativo, purché la cessione sia
fatta da società mutue cooperative di credito o di
consumo costituite nella rispettiva categoria.
TITOLO
IV
DELLA
DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE
PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED
ECONOMICI NONCHE' LE QUOTE PER SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI
NAZIONALI
Art.58
(Facoltà e limiti delle
deleghe)
Gli impiegati e salariati e i pensionati delle
pubbliche amministrazioni indicate nell'art.1 hanno facoltà
di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o
salario o della pensione, per il pagamento delle quote del
prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od
economici costruiti dagli enti o dalle società di cui
agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni
sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio
decreto 28 aprile 1938, n.1165. La delegazione sullo
stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad
estinzione del debito. La delegazione può essere fatta a
favore degli istituti finanziatori e degli enti o società
mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il
pagamento del prezzo dell'alloggio.
TITOLO
V
DEL
CONCORSO DI VINCOLI
SUGLI STIPENDI, SALARI, PENSIONI
Art.67
(Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo
istituto)
In uno stesso atto non può essere stipulata la
cessione di quote di stipendio o di salario se non da
parte di un solo cedente in favore di un solo istituto
cessionario.
Art.68
(Limiti nella consistenza
di sequestri o pignoramenti e cessioni)
Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la
cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma
dell'art.5, non può essere fatta se non limitatamente
alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario
valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da
sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i
pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata
e debitamente notificata, non si può sequestrare o
pignorare se non la differenza fra la metà dello
stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la
quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art.2.
Art.69
(Limiti nella consistenza
di sequestri o pignoramenti e delegazioni)
Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la
delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma
dello art.58 e la ritenuta a norma dell'art.60 sono
consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello
stipendio, salario o pensione valutati al netto di
ritenute e le somme precedentemente vincolate. La
limitazione di cui al precedente comma non si applica alle
ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62. Quando
preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i
pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale
differenza fra la metà dello stipendio, salario o
pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della
delegazione o ritenuta.
Art.70
(Limiti nel caso di
concorso di cessione e delegazione)
Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può
superarsi il limite della metà dello stipendio o salario
se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o
il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il
suo assenso. Per i pensionati l'assenso è dato
dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.
NOTA
AL TITOLO V
Con
l'art.68 del menzionato titolo V è stabilito:
1. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti,
la cessione può essere fatta entro il limite della
differenza tra i due quinti dello stipendio o salario,
valutati al netto delle ritenute, e la quota colpita da
sequestri o pignoramenti e fermo restando il limite
previsto dall'art.5 del medesimo Decreto.
2.
Nel caso di preesistenza di cessione perfezionata e
debitamente notificata, il sequestro o pignoramento può
essere ordinato entro il limite della differenza tra la
metà dello stipendio o salario, valutati al netto delle
ritenute, e la quota ceduta, fermi restando i limiti
previsti dall'art.2 del medesimo Decreto.
3.
Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la
delegazione di cui all'art.68 e la ritenuta di cui
all'art.60 del medesimo Decreto 180/50 (fino alla metà
dello stipendio, salario o pensione per il pagamento delle
quote del prezzo o della pigione afferenti agli alloggi
popolari od economici specificati negli stessi artt.58 e
60) sono consentite soltanto entro la differenza tra la
metà dello stipendio, salario o pensione, valutati al
netto di ritenute, e le somme precedentemente vincolate.
Tale limitazione non si applica alle ritenute disposte a
norma degli artt.61 e 62 del Decreto medesimo (casi di
morosità di soci di cooperative edilizie verso la Cassa
DD. e PP. e altri casi analoghi verso alcune altre
Amministrazioni dello Stato).
4.
Nel caso di preesistenza delle delegazioni o ritenute di
cui al paragrafo precedente, i sequestri o pignoramenti
non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la
metà dello stipendio, salario o pensione, valutati al
netto di ritenute, e l'importo della delegazione o
ritenuta.
5.
Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può
superarsi il limite della metà dello stipendio o salario
se non con l'assenso dell'Amministrazione dalla quale si
dipende che ne deve riconoscere la necessità. Per i
pensionati l'assenso è dato dall'Amministrazione alla
quale fa carico la pensione.
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