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Art.13
(Determinazione delle quote cedibili)
Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli
stipendi o i salari debbono essere depurati dalle ritenute per
imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli
previsti da norme di legge, comprese le ritenute per, contributo
al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Art.14
(Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario)
Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di
stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi di una
dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello
predisposto dall'amministrazione del Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato, dalla quale risultino:
a) nome, cognome e paternità dell'interessato;
b) la qualifica e l'amministrazione dalla quale dipende;
c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario
ragguagliato a mese con la norma dell'art.12 del testo unico,
escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del
trattamento di quiescenza;
d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo
stipendio o sul salario;
e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri,
pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto di case
popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei
ereditari. Detta dichiarazione è rilasciata in carta libera
dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il
pagamento dello stipendio o del salario e deve essere consegnata
al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identità ovvero
deve essergli trasmessa, se richiesta, direttamente per posta. E'
vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che
non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli articoli
da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati sottoposti alla
ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli articoli
17 e 18 del testo unico medesimo.
Art.15
(Certificato di sana costituzione fisica del cedente)
L'impiegato o
il salariato che voglia contrarre un prestito verso cessione di
quote di stipendio o di salario deve provare di aver sana
costituzione fisica, mediante certificato rilasciato da un medico
provinciale, da un ufficiale sanitario comunale, da un medico
militare in attività di servizio o da un medico incaricato
dall’Amministrazione da cui dipende.
Per i dipendenti dalla Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni i certificati di sana costituzione fisica
possono essere rilasciati anche da medici delle Ferrovie dello
Stato.
Per i salariati in servizio presso un ufficio o stabilimento
governativo dove esiste un medico incaricato del servizio
sanitario, il certificato deve essere rilasciato dal medico
stesso. Ove questo manchi o sia impedito, il certificato può
essere rilasciato da uno dei medici indicati nei commi precedenti;
in tal caso il capo dell'ufficio che trasmette gli atti per il
prestito deve fare risultare la mancanza o impedimento del medico
incaricato. Il sanitario, dopo avere accertato la indennità
personale del richiedente, lo sottopone a visita e non può
rifiutarsi di rilasciare il relativo certificato. Egli ha diritto
ad un compenso da parte del richiedente nella misura della metà
della tariffa stabilita dall'Alto Commissariato per la igiene e la
sanità pubblica (1) per le visite individuali a domicilio da
parte del medici provinciali. Il certificato della visita
sanitaria deve essere redatto su apposito modello a stampa
predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello Stato. Il sanitario che rilascia il certificato deve fare
attestare la sua qualità e autenticare la sua firma dal prefetto,
dal sindaco, dalla superiore autorità militare, dal capo
dell'ispettorato sanitario compartimentale delle Ferrovie dello
Stato, dal capo dell'ufficio o stabilimento, a seconda che si
tratti di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale, di
medico militare, di medico delle Ferrovie dello Stato o di medico
incaricato presso un ufficio o stabilimento. Il certificato non può
essere consegnato al richiedente, ma deve essere consegnato o
spedito, in busta chiusa, al capo dell'ufficio dal quale dipende
l'interessato. Il certificato medico cessa di essere valido
qualora pervenga, con la relativa domanda, all'Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato dopo 45 giorni
dalla data del suo rilascio.
Art.17
(Conto del residuo debito per cessione preesistente)
L'impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso
uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo unico e intenda
contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o
di salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del
residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo.
L'istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio
originale, entro dieci giorni dalla richiesta su apposito modulo a
stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello Stato. Il cedente, ove riconosca la regolarità
del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di
accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il
residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel
quale ne effettua il pagamento. I due esemplari del conto debbono,
dall'interessato, essere prodotti all'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contratto di
mutuo stipulato con uno degli istituti indicati nell'art.15 del
testo unico o con la domanda per concessione di prestito sul
Fondo. La produzione del conto è obbligatoria anche nel caso in
cui il nuovo mutuante sia lo stesso cessionario precedente.Non
occorre la presentazione del conto quando la precedente cessione
sia stata consentita a favore del Fondo o sia stata da questo
riscattata.
Art.18
(Domande di prestito ad istituti autorizzati)
Chi intenda
contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di
salario con uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo
unico deve fame domanda in quattro esemplari all'istituto
mutuante, su apposito modello predisposto dall'Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Dalla domanda
devono risultare:
a) il nome, il cognome, la paternità, lo stato civile e la
qualifica del richiedente;
b) l'amministrazione dalla quale dipende;
c) il numero delle quote mensili dello stipendio o del
salario delle quali intenda fare cessione, l'importo costante di
ciascuna quota espressa in unità di lire e l'ammontare
complessivo delle quote stesse che costituisce lo importo lordo
del prestito.
La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio dal quale
l'interessato dipende.
Art.19
(Attestazione del capo di ufficio del richiedente sulla
domanda di prestito)
Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo
dell'ufficio dal quale il richiedente dipende attesta sotto la
propria responsabilità:
a) l'esattezza delle generalità;
b) la data di nascita;
c) la data di prima nomina all'impiego;
d) il periodo di servizio utile, alla data della domanda,
per il trattamento di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti
ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e
fornendo l'indicazione dell'eventuale decreto Ministeriale
registrato alla Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto
dei servizi straordinari anteriori;
e) che il richiedente non è soggetto agli obblighi di
leva;
f) che è attualmente in servizio attivo ed è in possesso
dei requisiti richiesti nell'art.6 del testo unico;
g) che non sono in corso, né previsti, provvedimenti che
possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione anche
temporanea dello stipendio o del salario;
h) la forma del trattamento di quiescenza.
I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le
attestazioni sopraindicate, insieme con un esemplare della
dichiarazione relativa allo stipendio, o al salario indicato nel
precedente art.14, sono, dall'ufficio dal quale dipende il
richiedente, spediti direttamente all'istituto cui la domanda è
diretta.
Art.20
(Forma ed elementi dei contratti
con istituti autorizzati)
L'istituto mutuante, ricevuti gli atti indicati nel precedente
articolo, esprime il proprio consenso sui quattro esemplari della
domanda precisando;
a) l'ammontare lordo del prestito;
b) il numero e relativo importo delle quote mensili di
stipendio o di salario da cedersi, per l'estinzione del prestito,
che devono essere di eguale misura:
c) il saggio annuo dell'interesse;
d) l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per
l'intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da
trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito.
Dichiara, altresì, che dalla somma mutuata dovranno essere anche
detratti l'importo dei diritti del Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato, l'ammontare del residuo debiti per
precedente cessione ed ogni altro eventuale debito indicato dal
Fondo, le spese di amministrazione e la tassa di registro.
Il consenso da parte dell'istituto mutuante è dato con firma del
rappresentante legale e timbro dell'istituto stesso, che
restituisce gli atti all'ufficio dal quale li ha ricevuti.
Il consenso da parte del mutuatario è dato con sua firma, escluso
qualsiasi mandatario o intermediario.
Art.22
(Accertamento della regolarità del contratto e
concessione di garanzia)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato, ricevuto il contratto di prestito, lo esamina per
controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e di
regolamento, nonché la liquidazione degli interessi e delle spese
accessorie. Accertata la regolarità degli atti, concede la
garanzia a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato e contemporaneamente liquida a favore del Fondo stesso
l'importo delle spese di amministrazione e quello del premio
compensativo del rischio ai sensi dell'art.27 del testo unico. La
dichiarazione di garanzia, apposta sui quattro esemplari del
contratto, contiene l'espresso richiamo alle disposizioni del
testo unico e la indicazione dettagliata delle somme che
l'istituto mutuante deve trattenere sull'importo del mutuo e
Versare al Fondo o ad altro istituto creditore per eventuale
precedente cessione. La concessione della garanzia viene annotata
in apposito registro insieme con l'indicazione analitica delle
somme spettanti al Fondo, ai fini della vigilanza sulla loro
riscossione nei termini stabiliti dall'art.41 del testo unico.
Art.23
(Provvedimenti dopo la concessione
della garanzia)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato, concessa la garanzia, provvede come appresso:
a) trasmette in piego raccomandato all'istituto mutuante
due originali del contratto dei quali uno per l'Ufficio del
registro e, ove si abbia residuo debito per precedente cessione da
estinguere, un esemplare della relativa situazione accettata dal
debitore;
b) trasmette in piego raccomandato all'ufficio che dispone
il pagamento dello stipendio o del salario un altro originale del
contratto ed un esemplare dello stato dello stipendio o del
salario mensile di cui all'articolo 14, con invito a provvedere
alla esecuzione del contratto medesimo facendo espressa
indicazione dell'importo e della data di decorrenza della
trattenuta da eseguirsi sullo stipendio o sul salario nonché
della data di cessazione della ritenuta per eventuale cessione
precedente;
c) informa il mutuatario della concessa garanzia, della
liquidazione delle somme che debbono essere prelevate dall'importo
del mutuo e delle disposizioni impartite circa le ritenute da
eseguirsi sullo stipendio o sul salario;
d) dà avviso diretto delle ritenute medesime all'ufficio
che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del
salario, ove sia esso distinto dall'ufficio ordinatore;
e) dà notizia, altresì, del contratto all'ufficio del
registro della circoscrizione nella quale ha sede l'istituto
mutuante;
f) trattiene nei propri atti il quarto originale del
contratto con tutti i documenti che lo corredano.
I pieghi raccomandati di cui alle lettere a) e b) non
possono contenere che un solo contratto con i relativi allegati.
Art.24
(Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante)
Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a
cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello della
ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo
stabilito nella lettera a) dell'articolo precedente.
Art.27
(Istruttoria della domanda di
prestito diretto)
L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato accerta la regolarità dei documenti prodotti, la esistenza
delle condizioni e dei requisiti prescritti per la cessione di
quote di stipendio o di salario e sottopone, quindi, la domanda
stessa alle determinazioni del Comitato amministrativo.
Art.30
(Liquidazione ed ammortamento del
prestito)
L'ammortamento del prestito concesso ha inizio dal primo
giorno del mese immediatamente successivo a quello della
somministrazione e, agli effetti del calcolo degli interessi,
l'ammortamento si considera iniziato dal primo giorno del terzo
mese.
Sono liquidati distintamente:
a) l'importo lordo del prestito;
b) l'importo degli interessi calcolati per l'intero periodo
di ammortamento del prestito, col metodo a scalare, al saggio del
4,50%;
c) le spese di amministrazione nella misura di lire 0,50%
sull'importo lordo del prestito;
d) il premio compensativo dei rischi pari al 2%
dell'importo lordo del prestito ove sia estinguibile fino a 5
anni, o del 4% ove il prestito sia estinguibile oltre il
quinquennio;
e) l'interesse al saggio del 4,50% per l'anticipato
pagamento relativamente al periodo che intercorre fra la data di
emissione del mandato e quella d'inizio dell'ammortamento del
prestito;
f) il residuo debito netto per eventuale precedente
cessione, liquidato alla data di inizio dell'ammortamento del
nuovo prestito;
g) l'importo di ogni altro eventuale credito dei Fondo per
il credito ai dipendenti dello Stato.
Per la misura delle percentuali di cui alle lettere b), c), d),
e) è fatta salva ogni eventuale modificazione prevista dagli
articoli 26 e 27 del testo unico.
Gli elementi di ogni liquidazione sono annotati distintamente in
apposito registro.
Art.31
(Somministrazione del prestito - Estinzione
della precedente cessione)
L'importo delle somme indicate nel secondo comma dell'articolo
precedente alle lettere da b) a g) è detratto
dall'ammontare lordo del prestito e la somministrazione del
residuo importo netto si effettua con l'emissione di un ordinativo
di pagamento. Qualora il residuo debito netto per precedente
cessione sia dovuto ad uno degli istituti indicati nell'articolo
15 del testo unico, tale debito si estingue mediante la
contemporanea emissione di un altro ordinativo a favore dello
istituto creditore.
Art.32
(Comunicazione agli uffici al
fine della trattenuta delle quote cedute)
La concessione del prestito sul Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato deve essere comunicata all'ufficio che
ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente.
La comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata e
deve contenere:
a) la indicazione dettagliata di tutti gli elementi indicati
nell'art.30;
b) l'importo netto del prestito concesso e gli estremi
dell'ordinativo di pagamento;
c) il numero e l'importo delle quote da trattenersi sullo
stipendio o sul salario mensile per l'ammortamento del prestito e
la relativa decorrenza;
d) la data in cui deve considerarsi cessata la trattenuta per
l'eventuale precedente cessione in corso.
Analoga comunicazione deve essere fatta al cedente ed all'ufficio
che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del
salario, ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore.
Art.36
(Obblighi dell'Amministrazione
terza debitrice ceduta)
La comunicazione prevista negli articoli 23 e 32 costituisce
l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice
ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o
di salario cedute.
Le quote di stipendio o di salario cedute e non trattenute alle
rispettive scadenze sono recuperabili a cura della suddetta
Amministrazione a norma dell'art.3 del regio decreto-legge 19
gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.
734, distintamente dalle quote cedute che si maturano di mese in
mese.
Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla
dipendenza di altro ufficio della stessa o diversa Amministrazione
statale, ovvero alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni
contemplate nell'art.1 del testo unico, l'ufficio che aveva
l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia
consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera
raccomandata, al nuovo ufficio del cedente, ai fini della
prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti
la cessione medesima, nonché il conto delle ritenute eseguite e
dei versamenti fatti al cessionario. Della comunicazione medesima
deve essere data immediata notizia all'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato e, nel caso di contratto con uno
degli istituti di cui all'art.15 del testo unico, anche al
cessionario.
Art.38
(Trattamento di quiescenza con forma assicurativa Cautele
speciali)
Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in
parte in una forma assicurativa, l'impiegato o il salariato
beneficiario delle relative polizze, per contrarre un mutuo verso
cessione di quote dello stipendio o del salario, deve impegnarsi
di non chiedere all'Istituto assicuratore operazioni di prestito o
riscatto e non costituire vincoli sulle polizze in qualsiasi altro
modo fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo che
intende stipulare verso cessione di quote dello stipendio o del
salario. L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato dà comunicazione di tale impegno all'istituto assicuratore
a mezzo di lettera raccomandata. Ove le dette polizze siano già
gravate da vincoli, l'impiegato o il salariato beneficiario può
contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del
salario a condizione che con il ricavato di questa operazione
siano prima estinti detti vincoli, fino alla concorrenza
dell'importo lordo del mutuo.
Art.39
(Volontaria estinzione anticipata
del prestito)
Anche prima che siano trascorsi i termini stabiliti
nell'art.38 del testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato e gli istituti cessionari indicati nell'art.15 del
testo unico medesimo possono consentire l'estinzione anticipata
dei prestiti rispettivamente concessi, salvo lo sconto degli
interessi e salvo l'abbuono del premio compensativo dei rischi, a
norma del detto art.38 del testo unico.
Art.40
(Estinzione anticipata
obbligatoria per nuova cessione)
Nel caso di estinzione anticipata di una cessione in corso per
effetto di una nuova cessione, la restituzione della quota del
premio compensativo del rischio da parte del Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato, prevista nel secondo comma dell'art.40
del testo unico, si effettua mediante compensazione col premio
dovuto sulla nuova operazione.
Art.41
(Quote ridotte da trattenersi in
caso di riduzione di emolumenti)
Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario, le quote
ridotte da trattenersi al cedente ai sensi dell'art.35 del testo
unico si determinano trascurando le frazioni di lire.
Art.42
(Obblighi nei casi di riduzione, sospensione
o cessazione degli emolumenti)
Per gli effetti degli articoli 32, 43, 44 e 45 del testo unico
l'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al
cedente deve dare immediata notizia all'Ispettorato generale per
il credito ai dipendenti dello Stato di ogni fatto che determini
riduzione, sospensione o cessazione dello stipendio o del salario
indicando, in quest'ultimo caso, se si faccia luogo a trattamento
di quiescenza. Indipendentemente dall'obbligo di cui sopra, nel
caso previsto nel secondo comma dell'art.35 del testo unico,
l'ufficio deve disporre la diminuzione della ritenuta sullo
stipendio o sul salario ridotto. Ove il cedente cessi dal servizio
con diritto ad assegno continuativo di quiescenza, l'ufficio da
cui il cedente pendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini
degli obblighi di terzo debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla
liquidazione della pensione, ovvero all'istituto di previdenza o
di assicurazione, le notizie e i dati necessari perché si possa
disporre per la esecuzione, fin dall'inizio, delle ulteriori
ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza.
Nel caso di cui al terzo comma dell'art.43 del testo unico
l'amministrazione dalla quale dipendeva il cedente ovvero
l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare
l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che
l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato
indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale
assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione.
Art.43
(Caso di indennità una volta
tanto spettante al cedente)
Nel caso di cui all'art.44 del testo unico, prima di pagare al
cedente la somma spettantegli una volta tanto all'atto della
cessazione dal servizio, si devono attendere le determinazioni
dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato.
Art.44
(Facoltà del Fondo di esercitare
diritti del cedente)
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà
di compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato
debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di
quiescenza ed altre indennità ove non sia prevista una procedura
di ufficio.
Art.45
(Sconto di interessi ed abbuono
del premio rischi)
Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art.43 del testo
unico, lo sconto degli interessi e del premio compensativo del
rischio si calcola all'atto del pagamento della somma spettante al
cessionario, considerando il pagamento stesso come effettuato alla
fine del mese in cui ha luogo. La stessa norma si applica nel caso
dell'art.44 del testo unico, quando con la ritenuta ivi prevista
si effettui la estinzione anticipata del mutuo.
Art.57
(Certificati dimostrativi dello
stipendio e del salario)
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni indicate
nell'art.1 del testo unico e non contemplati nel titolo II del
testo medesimo, che intendono contrarre un prestito verso cessione
di quote dello stipendio o del salario devono presentare all'ente
mutuante una dichiarazione circa lo stipendio o il salario che
percepiscono, nella quale siano indicati gli elementi prescritti
nell'art.14 del presente regolamento.Detta dichiarazione è
rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il
salariato dipende.
Art.58
(Conto del residuo debito per
cessione preesistente)
Gli impiegati e i salariati di cui all'articolo precedente che
hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo
prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con un
istituto diverso devono chiedere al precedente cessionario il
conto del residuo debito, che dovrà essere estinto con la nuova
cessione. Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il
conto entro dieci giorni dalla richiesta. Il cedente, se trova il
conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo
mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi
fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. Se
l'impiegato o il salariato ha in corso una cessione di quote dello
stipendio o del salario, l'amministrazione dalla quale dipende non
può riconoscere e dare corso ad una cessione nuova se non le
viene fornita la prova della avvenuta estinzione del debito per la
cessione precedente.
Art.59
(Obblighi dell'Amministrazione
terza debitrice ceduta)
La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione
dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi
della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute.
Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla
dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate
dall'art.1 del testo unico, quella che aveva l'obbligo di curare
la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto
passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, all'altra
Amministrazione, ai fini della prosecuzione della ritenuta
mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonché
il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al
cessionario.
Art.60
(Calcolo delle quote cedute - Casi
di riduzione degli emolumenti)
Le quote mensili dello stipendio o del salario di cui si vuol
fare la cessione devono essere indicate per importo costante ed in
unità di lire. Nel caso di riduzione dello stipendio o del
salario gravato di cessione che obblighi a ridurre le quote
mensili da trattenere per detta cessione, tali quote si
determinano trascurando le frazioni di lire.
Art.61
(Obblighi
nei casi di riduzione, sospensione, o cessazione degli emolumenti)
Per gli
effetti dell'art.43 del testo unico richiamato nell'art.55 del
testo medesimo, l'amministrazione che provvede al pagamento dello
stipendio o del salario gravato di cessione deve dare immediata
notizia all'istituto cessionario ovvero all'istituto assicuratore
od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni
fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del
versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se
si faccia luogo a trattamento di quiescenza. Nel caso di cui al
terzo comma dell'art.43 del testo unico, l'amministrazione dalla
quale dipendeva il cedente, ovvero l'istituto di previdenza o di
assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale
assicurato dovuto, deve attendere che l'istituto cessionario,
ovvero l'istituto assicuratore o il fideiussore che si sia
surrogato al cessionario, indichi la somma da trattenersi
sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza
del residuo debito per cessione.
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